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Decreto fiscale di metà anno: le nuove regole su versamenti, CFC e IVA

Con la pubblicazione in data 17.06.2025 in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto-legge approvato il 12.06.2025 (n. 84/2025 – “Decreto” o “DL”) dal Consiglio dei Ministri che interviene su numerosi ambiti della normativa tributaria, con modifiche mirate a semplificare, correggere e coordinare le novità introdotte negli ultimi mesi.

Di seguito alcune delle più rilevanti in ambito “impresa” e non solo:

Il Decreto interviene sul nuovo regime del riporto delle perdite in operazioni straordinarie: ai fini della determinazione del quantum della perdita riportabile, vengono semplificati i calcoli prevedendo che i conferimenti e i versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti rilevino in misura doppia.

Importanti modifiche anche alla disciplina CFC: l’imposta minima nazionale estera viene ora presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva della controllata; sono state inoltre introdotte modifiche in relazione al meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva delle controllate estere attraverso il pagamento del 15% sull’utile della controllata.

Anche per il 2025 è confermato il differimento dei termini per il versamento delle imposte (redditi, IRAP e IVA) per i soggetti ISA e forfetari: la scadenza ordinaria del 30 giugno slitta al 21 luglio, con possibilità di versare entro il 20 agosto applicando una maggiorazione dello 0,4%.

In tema di disallineamenti da ibridi, viene eliminato il periodo transitorio e il termine per la documentazione è allineato a quello della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, ovvero entro il 31 ottobre 2025.

Infine, sul fronte IVA, viene confermato l’ampliamento del perimetro del reverse charge ai contratti di trasporto merci, prevedendo l’applicazione a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Tale disposizione risulta subordinata ad una specifica autorizzazione UE: in attesa della piena operatività, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. 

Novità anche per lo split payment: le operazioni effettuate nei confronti delle società FTSE MIB non saranno più soggette al meccanismo per le fatture emesse dal 1° luglio 2025.

Lo Studio Tributario Deiure è a disposizione per approfondimenti e supporto operativo sull’applicazione delle nuove disposizioni fiscali.

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