E’ stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 la legge 166/2024 di conversione del DL 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni UE) che reca disposizioni per la chiusura di una serie di procedure d’infrazione con l’Unione europea, tra cui quella che riguarda il regima Iva del distacco di personale.
L’articolo 16-ter di tale decreto dispone l’abrogazione del comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988, ponendo fine al regime di non applicabilità dell’Iva in relazione ai prestiti e ai distacchi di personale per i quali è dovuto solo il rimborso del relativo costo.
Questa modifica normativa recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia UE che, nella sentenza dell’11 marzo 2020 (C-94/19), ha dichiarato l’incompatibilità della normativa italiana con le disposizioni unionali in materia di Iva. La Corte aveva sottolineato che l’onerosità della prestazione, anche in assenza di un margine di profitto, implica l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione stessa e la controprestazione, rendendo dunque l’operazione imponibile ai fini Iva.
Il quadro normativo italiano aveva escluso i distacchi di personale dal campo di applicazione dell’ Iva, purché il rimborso dei costi fosse limitato alla retribuzione, agli oneri previdenziali e fiscali. Tale impostazione si era consolidata anche a livello giurisprudenziale, con sentenze della Cassazione che avevano confermato l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva in relazione a queste operazioni, a condizione che il distacco non comportasse alcun margine di guadagno per il distaccante. Solo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE in esame, la giurisprudenza italiana si è progressivamente allineata a questa interpretazione, escludendo la possibilità di continuare a considerare irrilevanti ai fini Iva i distacchi di personale, anche se effettuati a mero rimborso dei costi.
L’abrogazione del comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988 sancisce così un nuovo approccio che uniforma il trattamento fiscale dei distacchi di personale agli standard europei. A partire dal 1° gennaio 2025, tutti i distacchi e prestiti di personale saranno soggetti a Iva anche se il rimborso sarà limitato ai soli costi sostenuti.
Restano tuttavia validi, in assenza di accertamenti definitivi, i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti in conformità alla normativa precedente: il comma 2 dell’articolo 16 -ter qui in esame precisa, infatti, che le nuove diposizioni troveranno applicazione solo per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2025.