La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, un’importante agevolazione fiscale: l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al 20% (anziché il 24%) per le società di capitali al ricorrere di determinati requisiti.
L’agevolazione si pone l’obiettivo di incentivare il reinvestimento degli utili in innovazione tecnologica e creazione di occupazione e si applica automaticamente senza necessità di presentare una specifica domanda.
Requisiti soggettivi
Possono accedere al regime in esame le società di capitali escluse le società ed enti:
- che determinano il reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.
Requisiti d’accesso al regime
La riduzione di 4 punti percentuali trova applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
- accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati a riserva (comunque non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023) a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi. Tali investimenti, che devono avere un valore minimo di 20.000 euro, devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, in strutture produttive situate sul territorio nazionale;
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero medio di unità lavorative annue (ULA) non deve ridursi rispetto alla media del triennio 2022-2024;
- devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato pari almeno all’1% della forza lavoro media a tempo indeterminato del 2024, con un minimo di una assunzione.
Cause di decadenza
Nei casi in cui:
- la quota di utile accantonata sia oggetto di distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 ovvero
- i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento,
i benefici dell’agevolazione vengono meno determinando il recupero della stessa.
Accorgimenti in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024
In considerazione della condizione di accesso al regime che prevede l’accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024, si precisa che:
- l’80% deve essere calcolato sull’utile d’esercizio come risultante dal bilancio approvato dall’assemblea;
- è opportuno istituire una riserva ad hoc nel patrimonio netto della società al fine di mantenere evidenza della stessa.