La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), al comma 30, ha istituito un regime permanente per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni (sia quotate che non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili), consolidando un istituto oggetto di numerose proroghe nel passato.
Tale disciplina, regolata principalmente dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001, si applica ai beni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno e consente ai contribuenti di accedere a una significativa agevolazione fiscale.
I requisiti soggettivi per beneficiare del regime restano invariati, confermando l’accesso a:
- persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
- società semplici e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Anche i requisiti oggettivi rimangono immutati rispetto alle versioni precedenti. La rivalutazione è applicabile infatti a:
- partecipazioni, siano esse negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (partecipazioni quotate) oppure non negoziate (partecipazioni non quotate);
- Terreni, siano essi edificabili o con destinazione agricola.
Per poter beneficiare del regime in esame è necessario che il contribuente
- si doti della documentazione attestante il valore della partecipazione/terreno. Nello specifico, in caso di partecipazioni non quotate e terreni, il valore di rivalutazione deve essere determinato tramite una perizia giurata redatta da professionisti qualificati di cui all’articolo 64 c.p.c. avente ad oggetto il valore della partecipazione non quotata o del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di partecipazioni quotate, il valore di rivalutazione è riflesso in un prospetto contenente i dati relativi al valore normale della partecipazione determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente (ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR);
- proceda al pagamento dell’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione in tre rate annuali di pari importo. In caso di rateizzazione, risultano dovuti interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Gli adempimenti di cui sopra devono essere completati entro il termine del 30 novembre dell’anno in cui il contribuente intende avvalersi dell’istituto della rivalutazione.
La principale novità dell’intervento legislativo è legata all’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 16% al 18%: tale modifica riduce inevitabilmente l’appetibilità della rivalutazione.
Affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 18% applicata sul valore della partecipazione o del terreno risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento: ciò si verifica solo quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 69,23077% del valore dell’asset rivalutato.