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Modifiche al regime di adempimento collaborativo

Con l’introduzione del D.Lgs. 108/2024 – Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, sono state apportate delle modifiche al D.Lgs. 128/2015 integrando la disciplina del regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance – già oggetto in un precedente intervento – 15 luglio 2024). 

Le principali novità del decreto sono riassunte di seguito:

  1. Modifica all’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 128/2015 – Rilevanza penale per i rischi fiscali comunicati in anticipo

Nello specifico in relazione alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al medesimo decreto, è prevista:

Rimangono esclusi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti.


  1. Modifica all’art. 6, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 128/2015 – Estensione delle fattispecie di disapplicazione delle sanzioni amministrative

È prevista la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per violazioni relative a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di accesso al regime in esame. 

In questo caso la comunicazione dei rischi, da cui deve emergere in modo chiaro e univoco il comportamento adottato dal contribuente, deve essere effettuata entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di accesso al regime salvo il caso in cui il contribuente abbia avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento.

Per i soggetti già ammessi al regime, è prevista la riapertura dei termini per le comunicazioni relative ai periodi di imposta precedenti (per questi soggetti, il sopra citato termine di 120 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 108/2024);


  1. Modifica all’art. 7, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 128/2015 – Requisiti soggettivi di accesso al regime

Sono stati modificati i requisiti soggettivi di accesso al regime in relazione ai soggetti che appartengono allo stesso gruppo di imprese. 

A tal riguardo è necessario definire il concetto di gruppo ai fini della disciplina in esame: il gruppo è da intendersi quale insieme di società, imprese ed enti sottoposti a controllo comune, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2, del Codice Civile.

Ai fini dell’accesso al regime di cooperative compliance è richiesto che almeno un soggetto del gruppo cui il contribuente appartiene, possieda i requisiti dimensionali per l’accesso al regime e che il gruppo si sia dotato di un Tax Control Framework certificato. 


  1. Modifica all’art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2015 – Requisiti soggettivi di accesso al regime

È stata ampliata la copertura sanzionatoria anche per i contribuenti che non possiedono i requisiti per accedere alla cooperative compliance ma che adottano il sistema di Tax Control Framework certificato. 

Nello specifico, anche per questi contribuenti non si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000 per il reato di infedele dichiarazione in relazione alle violazioni inerenti ai rischi di natura fiscale comunicati dal contribuente preventivamente con istanza di interpello, ad esclusione dei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti. 

Le stesse violazioni non costituiscono notizie di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.

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