L’art. 38 del Decreto PNRR (D.L. 19/2024) ha introdotto il nuovo credito d’imposta 5.0 per investimenti realizzati nel 2024 e nel 2025 in beni che consentano risparmi energetici oltre determinati limiti percentuali, da riconoscersi in misura crescente in funzione del livello di riduzione dei consumi ottenuto.
Risultano beneficiarie dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Il conseguimento del beneficio è subordinato al:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 4 del citato articolo prevede che risultino agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni con caratteristiche 4.0), e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una determinata riduzione dei consumi energetici. Nello specifico, risultano oggetto dell’agevolazione solo quegli investimenti che permettono di ottenere complessivamente:
- una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici in relazione a tutta la struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione; ovvero, in alternativa,
- una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici in relazione ai soli processi interessati dall’investimento.
Tale riduzione è da determinarsi con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti.
L’agevolazione è altresì estesa agli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di Euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di Euro (su base annua e per ciascuna impresa beneficiaria).
Le percentuali di cui sopra, per ciascuna quota di investimento, sono altresì aumentate, rispettivamente:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Il beneficio, subordinato all’assolvimento di un cospicuo onere documentale (sia di natura tecnica che contabile, con precisi obblighi di conservazione) da parte del soggetto richiedente, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, né con il bonus investimenti 4.0 né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei soggetti beneficiari con indicazione del relativo credito spettante, ed entro la data del 31 dicembre 2025; l’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportabile in avanti ed utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Si segnala da ultimo che, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta 5.0 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.