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Risposta AdE n. 131/2025: l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito al test del livello nominale di tassazione per i dividendi esteri

Con la risposta n. 131/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’art. 47-bis, comma 1, lett. b) del TUIR, il test del livello nominale di tassazione – rilevante per verificare la natura privilegiata di un regime estero nel caso di partecipazioni non di controllo – deve essere effettuato considerando esclusivamente l’aliquota IRES (24%) senza tenere conto né dell’IRAP né delle ritenute alla fonte applicate sul dividendo in uscita.

Con riferimento al livello nominale di tassazione estera, l’Agenzia ha precisato che esso va individuato nell’aliquota impositiva applicabile nel Paese in cui è stabilita la partecipata, rilevando solo le imposte sui redditi previste dall’ordinamento fiscale locale, secondo un criterio di semplificazione fondato su un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato, come specificato nella Circolare AdE 35/E del 2016.

Nel caso specifico, la partecipazione di minoranza da parte di una società italiana (“Istante”) in una società marocchina, beneficiaria di un’esenzione quinquennale dall’imposta sul reddito e assoggettata per i successivi venti anni a un’imposizione dell’8,75%, è stata qualificata come detenuta in un Paese a fiscalità privilegiata, essendo l’aliquota inferiore al 50% di quella italiana. Pertanto, i dividendi percepiti dalla società istante devono essere tassati integralmente in Italia, salvo che la contribuente dimostri lo svolgimento di un’attività economica effettiva ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, lett. a), o l’assenza di finalità elusive ai sensi della lett. b).

L’Agenzia ha infine escluso l’applicazione della falcidia (riduzione proporzionale) al credito per imposte estere ex art. 165, comma 10, TUIR.

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