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La scissione mediante scorporo come valida alternativa alla trasformazione di una stabile organizzazione in Italia in subsidiary

Come già trattato in un precedente intervento (ndr 5 marzo 2024), con l’introduzione dell’articolo 2506.1 nel Codice Civile, è stata inserita nel nostro ordinamento una nuova forma di scissione societaria parziale denominata scissione mediante scorporo, attraverso la quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione (ovvero anche a beneficio di società preesistenti, come disposto dalla Massima n. 209 del 7 novembre 2023 del Consiglio notarile di Milano) ricevendo in cambio azioni o quote della medesima.

In attesa di chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile a tale nuova forma di scissione, da un’analisi della stessa emerge come questa possa essere un’alternativa valida al conferimento di una stabile organizzazione, sita nel territorio italiano, da parte di una società non residente a favore di una società italiana: operazione, quest’ultima, sovente utilizzata nella prassi per addivenire alla trasformazione della stabile organizzazione in una subsidiary.

Ricorrendo alla scissione mediante scorporo transfrontaliera, la società estera potrebbe infatti trasferire la propria stabile organizzazione sita sul territorio italiano ad una società italiana di nuova costituzione ricevendo in cambio le partecipazioni di quest’ultima società.

A questo punto occorre chiedersi come il principio della neutralità proprio delle operazioni di scissioni si possa coordinare con il principio secondo cui la fuoriuscita di un bene dallo stato italiano determina l’applicazione della c.d. exit tax sul plusavlore di tale bene.

Nel caso di conferimento di una stabile organizzazione, sita nel territorio italiano, da parte di una società non residente a favore di una società italiana, l’Agenzia delle Entrate subordina infatti la neutralità fiscale di tale operazione, in ossequio al disposto di cui al comma 4 dell’art. 176 del TUIR, all’iscrizione della partecipazione nel bilancio della entità da cui provengono i beni conferiti (i.e. nel bilancio della stabile organizzazione conferente). Si tratta, evidentemente, di una interpretazione che vincola il mancato realizzo della plusvalenza sulla partecipazione al fatto che permanga una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente (ndr il conferimento deve quindi avere ad oggetto solo un ramo d’azienda di tale stabile) e che tale partecipazione sia connessa funzionalmente con la stabile. Qualora infatti le partecipazioni nella conferitaria siano assegnate direttamente alla casa madre estera, perché la stabile organizzazione viene meno contestualmente al conferimento o vengano successivamente trasferite alla stessa, tali partecipazioni devono considerarsi realizzate, con determinazione della relativa plusvalenza (o minusvalenza) cui applicare, ove sussistano i presupposti, il regime della participation exemption.

Tale vincolo, in caso di scissione mediante scorporo, dovrebbe venire meno in applicazione del principio di neutralità tipico di tale tipologia di operazioni: la neutralità fiscale, unitamente all’assegnazione della partecipazione alla società scissa, rappresenta infatti un elemento inscindibile dell’istituto della scissione.

Si rimane in ogni caso in attesa di un chiarimento ministeriale al riguardo.

Si ricorda infine che Assonime, con la Circolare n. 14 del 2023, commentando la nuova forma di scissione, ha confermato come l’alternativa in esame (conferimento versus scissione mediante scorporo in caso di “trasformazione di stabile organizzazione”) non possa dare adito all’emersione di fattispecie di abuso del diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di operazioni poste sullo stesso piano. 

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