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Confermata, anche in secondo grado di giudizio, la detraibilità dell’IVA assolta sui transaction cost sostenuti da una SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO

Con la sentenza n. 3755, depositata il 20 dicembre 2023, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha confermato la decisione assunta dal giudice di prime cure (sentenza n. 3361 depositata il 5 dicembre 2022) in merito alla detraibilità dell’IVA assolta da una Special Purpose Vehicle (SPV) sui transaction costs (spese notarili, consulenze, due diligence, ecc.) sostenuti in occasione di un’operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO).

Alla base di tale decisione vi è, in entrambi i gradi di giudizio, il riferimento alla sussistenza di un’evidente connessione finalistico-funzionale dei transaction costs (quali spese preparatorie) all’attività d’impresa proseguita a valle dell’operazione straordinaria, nell’assunto che “gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche”, criterio, quest’ultimo, più volte confermato dalla Corte di Giustizia Europea a supporto del principio di neutralità dell’IVA. Pertanto, nell’ipotesi di holding costituite quali SPV, il sistema di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi relativi ad attività preparatorie, fondato, come detto, su una valutazione prospettica dell’attività che la società intende intraprendere dopo la fusione, assicura la possibilità per la SPV di detrarre integralmente l’IVA relativa a detti costi di transazione, posto che l’intenzione di proseguire un’attività rilevante ai fini IVA è confermata usualmente da elementi obiettivi quali, a mero titolo di esempio, dagli obblighi rivenienti dai contratti di finanziamento con gli istituti bancari che hanno finanziato l’operazione ovvero dagli atti formati per l’attuazione dell’operazione straordinaria.

La posizione assunta dai giudici con le sentenze in commento è di assoluto rilievo in quanto diametralmente opposta al consolidato orientamento della prassi amministrativa (Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2016 e risposte a interpello nn. 17/2019, 758/2021 e 529/2022), per cui ciò che si auspica è la possibilità di recuperare l’IVA sostenuta e non detratta in passato su detti costi, relativamente ad anni non prescritti, mediante istanza di rimborso.

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