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Estensione del regime PEX anche ai soggetti UE privi di una stabile organizzazione in Italia

L’articolo 16 della Legge di Bilancio 2024, attualmente in bozza, estende la disciplina della participation exemption anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, aventi i medesimi requisiti valevoli per i soggetti residenti, effettuate da società ed enti commerciali non residenti (i) privi di stabile organizzazione in Italia (ii) residenti in uno Stato UE o SEE che consente un adeguato scambio di informazioni e (iii) soggetti ad un’imposta sul reddito delle società.

La portata della norma è di assoluto rilievo se si considerano quelle Convenzioni in cui è prevista una tassazione concorrente, sia nello Stato di residenza del soggetto alienante sia nello Stato in cui risiede la società la cui partecipazione è oggetto di realizzo, quale è la Convenzione Italia – Francia.

Con tale intervento normativo si pongono, pertanto, le basi per la presentazione di istanze di rimborso, nel limite dei quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del D.R.P. 602/73, per la maggiore IRES versata in passato da società UE e SEE (nel caso di specie, società francesi) che avrebbero avuto diritto al regime PEX ove residenti in Italia. 

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