L’articolo 16 della Legge di Bilancio 2024, attualmente in bozza, estende la disciplina della participation exemption anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, aventi i medesimi requisiti valevoli per i soggetti residenti, effettuate da società ed enti commerciali non residenti (i) privi di stabile organizzazione in Italia (ii) residenti in uno Stato UE o SEE che consente un adeguato scambio di informazioni e (iii) soggetti ad un’imposta sul reddito delle società.
La portata della norma è di assoluto rilievo se si considerano quelle Convenzioni in cui è prevista una tassazione concorrente, sia nello Stato di residenza del soggetto alienante sia nello Stato in cui risiede la società la cui partecipazione è oggetto di realizzo, quale è la Convenzione Italia – Francia.
Con tale intervento normativo si pongono, pertanto, le basi per la presentazione di istanze di rimborso, nel limite dei quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del D.R.P. 602/73, per la maggiore IRES versata in passato da società UE e SEE (nel caso di specie, società francesi) che avrebbero avuto diritto al regime PEX ove residenti in Italia.