BLOG

Scissione mediante scorporo – analogie e differenze rispetto alla scissione tradizionale e al conferimento di beni in natura

L’art. 51 del D.Lgs. 19/2023 ha introdotto nel Codice civile l’art. 2506.1, con il quale ha fatto ingresso nell’ordinamento italiano una nuova variante della scissione, denominata scissione mediante scorporo, attraverso la quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione (ovvero anche a beneficio di società preesistenti, come disposto dalla Massima n. 209 del 7 novembre 2023 del Consiglio notarile di Milano) ricevendo in cambio azioni o quote della medesima, continuando la propria attività.

Il primo elemento di novità rispetto alla tradizionale operazione di scissione consiste nel fatto che, a seguito dell’operazione in commento, il patrimonio della società scissa non subisce alcun depauperamento, in quanto i beni di primo grado (gli asset trasferiti) vengono sostituiti da beni di secondo grado rappresentati dalle partecipazioni nella società beneficiaria.

Dal punto di vista fiscale, alla scissione mediante scorporo si rende applicabile il medesimo regime di neutralità e di continuità di valori di cui all’art. 173 del TUIR, posto che, sotto il profilo giuridico, l’operazione è riconducibile al genus delle operazioni di scissione. 

Si noti però che, a differenza di quanto avviene nella scissione tradizionale, ai fini di determinare la natura e la composizione fiscale del patrimonio netto della beneficiaria, non potrà applicarsi il principio di proporzionalità di cui al comma 4 della norma citata; pertanto, quest’ultimo dovrebbe assumere tout court la natura di riserva di capitali, salvo casistiche specifiche.

Relativamente al valore fiscale delle partecipazioni ricevute dalla società scissa a seguito dell’operazione de quo, l’unico criterio che risulta coerente con il principio di neutralità fiscale è quello contenuto nell’art. 176 co. 1 del TUIR, in materia di conferimenti d’azienda. A tal proposito, si ritiene che la partecipazione debba condividere non soltanto i medesimi valori fiscali dei beni di primo grado oggetto di scorporo ma, in ossequio al principio di continuità di valori che sovrintende l’operazione, anche le caratteristiche rilevanti ai fini del regime della participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR (i.e. periodo di possesso e classificazione in bilancio). A tal fine, in caso di scorporo di più beni con diversa classificazione in bilancio, si ritiene di dover applicare un criterio di prevalenza, al fine di soddisfare il requisito della prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie delle partecipazioni ricevute, così come previsto dalla norma citata.

Dalla disamina sopra esposta emerge che la scissione mediante scorporo rappresenta un idoneo strumento volto a realizzare operazioni di riorganizzazione societaria alternativo al conferimento e, in determinati casi, fiscalmente più conveniente. Si noti, infatti, che la scissione mediante scorporo risulta essere sempre neutrale, ai sensi del più volte citato art. 173 del TUIR; diversamente, al conferimento potrà applicarsi il regime della neutralità fiscale ai soli casi in cui oggetto dello stesso siano aziende/rami d’azienda (ex art. 176 del TUIR) ovvero partecipazioni dotate di determinati requisiti (ex art. 175 e 177 co. 2 e 2-bis del TUIR). Lo stesso vantaggio fiscale lo si ottiene anche sul fronte dell’imposta di registro, dato che la scissione mediante scorporo sconta l’imposta in misura fissa, mentre al conferimento di asset che non costituiscono un complesso aziendale si applica l’imposta di registro proporzionale. Ciò nonostante, salvo casi specifici, non dovrebbero ravvisarsi fenomeni di abuso del diritto legati alla sola scelta dell’istituto in parola in luogo del conferimento di beni in natura, facendo fede al disposto di cui all’art. 10-bis co. 4 della Legge 212/2000, secondo cui “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.

Si attende in ogni caso una puntuale definizione della normativa fiscale applicabile al caso della scissione mediante scorporo: l’art. 9 co. 1 lett. e) della Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 9 agosto 2023) prevede, infatti, l’”introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall’articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

articoli recenti