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Fiscalità d’impresa

L’attività di fiscalità d’impresa consiste nell’assistenza al cliente, in materia di imposte dirette, in relazione alle particolari casistiche affrontate nello svolgimento della propria attività day-by-day,

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Come già trattato in un precedente intervento (ndr 5 marzo 2024), con l’introduzione dell’articolo 2506.1 nel Codice Civile, è stata inserita nel nostro ordinamento una nuova forma di scissione societaria parziale denominata scissione mediante scorporo, attraverso la quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione (ovvero anche a beneficio di società preesistenti, come disposto dalla Massima n. 209 del 7 novembre 2023 del Consiglio notarile di Milano) ricevendo in cambio azioni o quote della medesima.
Con un proprio contributo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 4 aprile 2024, il Partner dello Studio, Martino Vincenti è intervenuto sul tema del “Regime di Adempimento Collaborativo”, così come recepito in Italia dal D. Lgs. 128/2015.
L'art. 38 del Decreto PNRR (D.L. 19/2024) ha introdotto il nuovo credito d'imposta 5.0 per investimenti realizzati nel 2024 e nel 2025 in beni che consentano risparmi energetici oltre determinati limiti percentuali, da riconoscersi in misura crescente in funzione del livello di riduzione dei consumi ottenuto.
L’art. 51 del D.Lgs. 19/2023 ha introdotto nel Codice civile l’art. 2506.1, con il quale ha fatto ingresso nell’ordinamento italiano una nuova variante della scissione, denominata scissione mediante scorporo, attraverso la quale la società scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione (ovvero anche a beneficio di società preesistenti, come disposto dalla Massima n. 209 del 7 novembre 2023 del Consiglio notarile di Milano) ricevendo in cambio azioni o quote della medesima, continuando la propria attività.
Con la risposta ad interpello n. 22/2024, l’Amministrazione finanziaria conferma la precedente posizione assunta con il principio di diritto n. 1 del 2019, con la quale ha ritenuto che il reinvestimento operato dai soci uscenti, in assenza di compensazione con il credito maturato dalla cessione delle partecipazioni, configuri un’indebita fruizione del beneficio ACE censurabile ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, posto (i) la circolarità dell’operazione ovvero la sua inidoneità a produrre effetti economici apprezzabili che esulino dall’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e (ii) la mancata immissione di nuove risorse finanziarie nel veicolo da parte dei soci uscenti ma la mera circolarità del flusso di denaro.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, l’Italia ha formalmente recepito le disposizioni recate dalla Direttiva UE 2022/2523, volte a ridurre i fenomeni di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, mediante la previsione di un’imposta minima globale (c.d. Global Minimum Tax) da applicare ai gruppi multinazionali o domestici con ricavi annui, risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo, non inferiori ad Euro 750 milioni per due dei quattro esercizi precedenti a quello in corso.
L’art. 1 co. 59 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) introduce all’art. 68 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) il comma 2-bis prevedendo l’estensione della disciplina della participation exemption anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, aventi i medesimi requisiti valevoli per i soggetti residenti, effettuate da società ed enti commerciali non residenti (i) privi di stabile organizzazione in Italia (ii) residenti in uno Stato UE o SEE che consente un adeguato scambio di informazioni e (iii) soggetti ad un’imposta sul reddito delle società.
Con la sentenza n. 3755, depositata il 20 dicembre 2023, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha confermato la decisione assunta dal giudice di prime cure (sentenza n. 3361 depositata il 5 dicembre 2022) in merito alla detraibilità dell’IVA assolta da una Special Purpose Vehicle (SPV) sui transaction costs (spese notarili, consulenze, due diligence, ecc.) sostenuti in occasione di un’operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO).
Stando al tenore letterale della norma, “Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 […]” e, parimenti, il previgente regime si rende ancora applicabile “[…] nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 […]”.
L’art. 9 co. 1, lett. b), nn. 1) e 2) della Legge Delega per la riforma fiscale ha previsto una sostanziale modifica alla disciplina delle società di comodo, al fine ultimo di ricondurre la norma alla sua ratio originaria

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